Segnalazione di servizio

Domani mattina sarò ospite, insieme a Marco Montemagno, della trasmissione L’Italia che verrà su Odeon, in onda alle 12.55.

Parleremo di sicurezza e privacy a partire dal caso che ha visto coinvolta l’Agenzia delle Entrate e la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi degli italiani.

Per chi vuole e può, quindi, ci vediamo la :).

Dichiarazioni dei redditi online, il Garante: stop anche agli utenti

Dopo tante polemiche finalmente è arrivato il parere ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali in merito all’iniziativa dell’Agenzia delle entrate la quale ha reso accessibili via internet, sebbene per poche ore, tutti i dati riguardanti le dichiarazioni dei redditi degli italiani per l’anno 2005 comprensive dei nominativi dei contribuenti.

In sintesi, le motivazioni per cui il Garante ha ritenuto illegittima l’attività posta in essere dall’Agenzia delle entrate sono:

a) carenza di potere: al direttore dell’Agenzia delle entrate non spetta la competenza di decidere la modalità di diffusione dei dati, che è invece riservata al Legislatore;

b) mancanza di proporzionalità nel trattamento dei dati: nelle parole del Garante, infatti

L’uso di uno strumento come Internet rende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini. L’immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono stati previsti “filtri” per la consultazione on line) da parte dell’Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze: la centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza. Tale modalità ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno.

c) mancata richiesta di parere preventivo al Garante;

d) la mancata informativa ai contribuenti sulla modalità di diffusione dei dati, invece, viene anticipata in questo provvedimento ma sarà oggetto di una decisione ad hoc.

Il contenuto del provvedimento non giunge inaspettato, come ho scritto infatti per Apogeo qualche giorno fa proprio in merito alla vicenda in questione, i criteri adottati dal Garante per situazioni di questo tipo si basano sulla verifica dell’effettiva necessità del trattamento (esistenza di una norma di legge che imponga la pubblicazione dei dati su Internet) e proprozionalità del trattamento (mantenimento online dei dati per il solo tempo strettamente necessario al trattamento nonché accorgimenti tecnici per evitare indicizzazione e memorizzazione nella cache da parte dei motori di ricerca al fine di garantire il diritto all’oblio).

Quello che stupisce nel contenuto del provvedimento è l’ulteriore divieto posto ai soggetti che hanno scaricato i dati e ai mezzi di informazione. Si legge nel provvedimento, infatti, che:

L’Autorità ha altresì specificato che va ritenuta illecita anche l’eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell’Agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a conseguenze di carattere civile e penale.

Resta fermo il diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge.

Come è noto, la modalità di accesso ai dati prescelta dai tecnici dell’Agenzia delle entrate imponeva all’utente di scaricare un file zip sul proprio hard disk. Solo in questo modo si poteva accedere agli elenchi. E’ proprio per questo motivo, per la sfortunata scelta di imporre il salvataggio dei dati per permetterne la visualizzazione, cioè, che essi sono stati salvati e, di conseguenza, potevano potenzialmente essere diffusi.

Una modalità tecnica di consultazione direttamente online senza il bisogno di scaricare alcunché avrebbe certo limitato il danno a cui stiamo assistendo. Senno di poi, comunque.

I file originali dell’Agenzia delle entrate, in ogni modo, sono dei semplici file di testo non dotati di firma elettronica nè semplice nè qualificata. In poche parole, chiunque poteva adulterarli. La domanda, quindi, è: se anche un solo nome o un solo reddito è stato adulterato, si tratta ancora di uno dei file che cade nel divieto di diffusione?

Sui sistemi di file sharing circolano anche molti fake (tra i classici: la dichiarazione dei redditi di Nazareth e quella dei primi 100 bloggers in classifica su Blogbabel), non tutti palesemente tali.

Da notare che le date di salvataggio dei file non sono indicative dell’autenticità degli stessi: lo stesso ministro Visco aveva dichiarato che i file erano pronti da gennaio ma alcuni tra i file scaricati direttamente dal sito dell’Agenzia le date di salvataggio erano posteriori.

Cosa dovrebbero fare le procure, nell’ipotesi in cui volessero effettivamente bloccare la diffusione dei file nei circuiti peer to peer? Analizzare forensicamente gli hash dei file originali dell’Agenzia e paragonarli a quelli in circolo, e in caso di matching risalire agli ip di chi li sta condividendo. Ma ciò non basterebbe, perchè se anche il file è stato semplicemente rinominato, o modificato o cancellato un solo dato (lasciando così potenzialmente immutata l’offensività del resto del contenuti del file) l’hash cambia e tale controllo non è più possibile. E andrebbe rifatto manualmente confrontando i contenuti dei file. Non impossibile, ma un lavoraccio.

Posto che l’avviso del Garante ha l’ovvio e giustificato fine di limitare gli effetti deleteri di un danno ormai fatto a cui neppure un risarcimento forfetario può dare riparo (e i tempi non sono comunque maturi: gli effetti, specie individuali, potrebbero verificarsi in futuro) e consistente - soprattutto - nella diffusione di dati aggregati ordinati per comuni, rimane anche il problema dell’attività dei mezzi di informazione.

E’ o non è coperto dal diritto di cronaca rendere noti quali file stanno ormai circolando e in che forma?

E se si, può il provvedimento del Garante prevalere su tale diritto?

In sintesi, l’illegittimità dell’attività dell’Agenzia delle entrate assume, con il mezzo telematico, una valenza duplice. Da un lato, infatti, ha propagato a macchia d’olio i file rendendo di fatto il fenomeno inarginabile. Dall’altro ha propagato a macchia d’olio l’illegittimità stessa, coinvolgendo nello stato soggettivo di esposizione a conseguenze di legge anche chi quei file li ha scaricati e che, per stare completamente al sicuro e non rispondere eventualmente per omissione di controllo, dovrebbe procedere a cancellarli. Un pò, se mi si consente la metafora e la si prende per quello che è (e cioè solo una metafora narrativa e non una equiparazione fra due diversi istituti giuridici), come i falsari che distribuiscono banconote false e coinvolgono nel reato anche le persone che si trovano loro malgrado e incolpevolmente a maneggiare il denaro falso. Catene inconsapevoli di una circolazione illegale e soggetti responsabili dal momento in cui sono coscienti della falsità della banconota e la mantengono in circolo.

Di certo quello che è successo è un memento importante che dovrà essere oggetto di studio tecnologico e giuridico e ben ponderato per evitare in futuro che l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte dello Stato porti a situazioni imbarazzanti come quella che è accaduta.

Remixate i Radiohead, e leggete oltre le clausole

Dal blog di Mantellini mi giunge la notizia che i Radiohead hanno reso disponibili parti del brano “Nude” scaricabili a pagamento e remixabili dagli utenti. Si tratta di cinque elementi: basso, batteria, voce, chitarra, string fx. E si tratta di un nuovo modello di business.

Ogni singolo elemento, infatti, viene 99 centesimi da Itunes Store. Gli acquirenti possono usarli per fare un remix che verrà caricato sul sito. Anche se non si tratta di un concorso a premi, ogni singolo remix può essere votato e salire nei posti in classifica. In sintesi si paga per fare i remix, e poi si cedono i diritti d’autore sugli stessi.

Dai termini d’uso del servizio leggo, infatti, che le parti possono essere usate solo e unicamente per realizzare i remix caricati (”the Entrant will not use any other elements or parts of the Song (“Stems”) otherwise than to create Remixes of the Song for entry into radioheadremix.com“) e che l’autore dei remix non può vantare diritti in merito alle canzoni remixate (” the Entrant will not acquire a copyright interest in the Song by virtue of creating Remixes of the Song“) e che i Radiohead e la casa discografica saranno i soli titolari dei diritti morali anche per i remix (”Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien and Phil Selway will be registered and credited as the sole writers and WCM the publishers of the Remixes of the Song created by the Entrant“) e che l’autore dei remix non sfrutterà o lascerà che altri sfruttino i remix creati senza ricevere il reventivo consenso scritto della Warner/Chappell Music Ltd e di _Xurbia _Xendless Ltd (”the Entrant will not exploit, or allow others to exploit, the Remixes of the Song created by the Entrant without seeking the prior approval of WCM and Xurbia“).

Detto questo, è però vero che ogni remix riporta il nome dell’autore e il link al relativo sito (con la conseguenza che il diritto morale alla paternità del remix è, di fatto, riconosciuto).

Ed è vero anche che gli autori dei remix si stanno misurando nella creazione di veri e propri capolavori. Alcuni dal punto di vista musicale, altri nell’usare questa opportunità come un formidabile mezzo di espressione e di creazione di user generated content. Ad esempio il pezzo di HipsterRunoff che esordisce esprimendo il proprio stupore per questa operazione dei Radiohead (”my girlfriend and I have matching Kid-A tattoes“) e racconta di come l’industria musicale abbia oltrepassato ogni limite dai Metallica a Napster e alla crescita di Limewire, Bearshare, Pirate Bay. E lo trovo bello. Sia il remix che l’uso fattone. Quindi appoggio in pieno questa iniziativa e la creatività che sta generando.

In ogni modo, in qualità di studiosa delle nuove tecnologie e delle relative problematiche giuridiche (disclaimer necessario che motiva sia il perché delle mie ricerche sia il perchè della loro divulgazione ;)), segnalo che, alla fine, i remix possono essere direttamente scaricati dal sito controllando il codice della pagina. E’ così semplice che non mi metto nemmeno a rivelare come ma non serve fare hacking: i dati sono in chiaro.

E penso alla clausola dei termini d’uso che vieta all’autore dei remix di permettere che “altri” li sfruttino senza un permesso scritto, chiedendomi se la divulgazione dei remix al di fuori del sito ufficiale rientri nel concetto di “exploit”, e cioè di “sfruttamento”. Poichè i diritti concessi sulle parti del brano sono utilizzabili per il solo scopo di caricare i relativi remix sul sito, sembrerebbe di no.

Ne consegue che prima di scrivere contratti che pongono divieti, bisognerebbe adeguatamente controllare che le piattaforme tecnologiche da cui si eroga il servizio non abbiano falle tali che ne frustrino lo scopo e rendano impossibile attribuire eventuali violazioni a chi aderisce in buona fede ai termini del contratto ed è l’unico, rispetto alla collettività, formalmente obbligato.

Cybersquatting e protezione della propria identità in rete

Leggo da Visionpost un interessante articolo che riporta i dati della WIPO per le controversie ricevute in tema di riassegnazione di nomi a dominio per i marchi registrati: nel 2007, infatti, ammonterebbero a 2156. La WIPO, agenzia specializzata facente capo all’ONU con il compito di presiedere ai trrattati internazionali di materia di proprietà intellettuale e di promuovere la protezione delle opere di ingegno ha infatti, tra gli altri compiti, la facoltà di dirimere controversie in materia di nomi a dominio attraverso una procedura arbitrale.

La maggior parte delle procedure di questo genere servono a tutelare un nome o marchio, indebitamente utilizzato da chi non ne ha diritto nella url di un nome a dominio. In molti casi si tratta di una concorrenza parassitaria: si sfruttano gli errori di battitura nella digitazione della url che evoca un marchio noto (es. ‘mocrosoft’ invece che ‘microsoft’) per aumentare gli accessi al sito. Diversa ipotesi è invece quella del phishing dove la tecnica utilizzata non è (più) quella della clonazione del nome a dominio ma della clonazione dell’intero template del sito ufficiale (notissimi sono i casi relativi al sito delle Poste italiane e di banche) a cui si accede, generalmente, cliccando attraverso link inviati via email e in cui la finalità principale è quella di rubare attraverso l’inganno i dati dei conti correnti degli utenti ignari.

Oltre i marchi o i template dei siti anche i nicknames possono essere oggetto di appropriazioni illegittime. Pensiamo al nome o allo pseudonimo o al logo o immagine con il quale siamo conosciuti in rete attraverso il blog, tumblr, social network o altro. Molte volte simboli o pseudonimi raggiungono una forte notorietà e potere identificativo nei confronti di una persona. Ma se in certi casi, come per la davopalla di Daveblog o al logo azzurro di Personalitàconfusa, i simboli sono così tipici da rendere intenzionale e fraudolenta ogni appropriazione, in altri casi in cui nick o simboli sono più ordinari, l’appopriazione può invece avvenire in buona fede. La transnazionalità di internet e la continua nascita (e diffusione) di nuove applicazioni social rendono difficile la protezione del proprio nick. Per avere la massima tutela ed evitare che qualcuno usi il nostro pseudonimo sarebbe opportuno registrarsi su ogni servizio solo a fini di profilassi, anche se non si intende utilizzarlo. Facile a dirsi.

Ma ci sono casi in cui l’identità online ha un valore monetario oltre che di reputazione, come il caso dei giocatori di Everquest che tentarono di vendere su Ebay il proprio username.

In Italia abbiamo recentemente avuto una sentenza della Cassazione in relazione alla registrazione di un indirizzo email con il nome di una persona diversa dall’utilizzatore e la condanna è stata per sostituzione di persona. Ho già parlato all’epoca dei problemi posti dalla tutelabilità del nick, soprattutto in merito ai requisiti di aquisita notorietà dello stesso e univoca capacità identificativa della singola persona e alla eventuale difficoltà di riuscire a dimostrarne la sussistenza in un tribunale in assenza di criteri di analisi condivisi.

Che fare, dunque, se si è deciso di chiamarsi Pinco Pallino anziche Yagawagasuttr e qualcuno ha già registrato il nostro nome sull’ultimo Social network di grido? La soluzione migliore rimane sempre rendere noto il nostro nick di ripiego sul blog o sullo spazio che ci identifica di più.

E sperare di essere più veloci degli altri, la prossima volta ;)

“I am PD”, la politica su web e il diritto d’autore

Oramai è noto che la campagna americana delle presidenziali sta facendo da trend-setter anche da noi. Dopo la clonazione dello slogan obamiano appaiono anche da noi musiche e video virali veicolati su Youtube.

Ed è un bene. Non perché qui si caldeggi la spettacolarizzazione della politica, ma perchè è evidente che il “nuovo” linguaggio è pensato per un nuovo medium, internet, e bene o male l’importante è iniziare ad usarlo. Anche se, all’inizio, questo significa copiare le dinamiche da altri che l’hanno fatto per primi. La notizia delle rivendicazioni da parte dei legali dei Village People nei confronti dei ragazzi del circolo 02Pd è un segno dei tempi sotto molteplici aspetti, non solo del recepimento anche nel nostro paese della necessità di una campagna elettorale partita dal basso e caratterizzata dall’utilizzazione di strumenti del web 2.0, ma anche del le problematiche legali collegate a tali utilizzazioni, il diritto d’autore in particolare.

Nel caso del video fatto dai ragazzi del circolo del PD, infatti, è stata utilizzata la base musicale di YMCA dei Village People per fare un video con il testo in karaoke intitolato “I am PD”. La realizzazione è avvenuta a basso budget e dall’idea dei ragazzi del circolo ma, evidentemente, il fatto che YMCA sia oramai un evergreen deve avere portato, nella più completa buona fede, all’idea che la canzone potesse essere utilizzabile, modificabile, e che il risultato potesse essere diffuso in rete senza violare alcunché. Come fa la stragrande maggioranza degli utenti di Youtube e della Rete in generale.

La verità, invece, è che per una tale operazione, bisognava ottenere i diritti per modificare il testo ed utilizzare la base musicale. Specie quando la diffusione è ampia e la visibilità tanta: aumenta il rischio di cadere sotto la scure dei controlli. Il video risulta, attualmente, non rimosso ma ad accesso riservato. Segno che la diffida a rimuovere il video non è stata inviata a Youtube (la quale nei casi di violazione di copyright sospende l’account utente o, comunque, rimuove il video) con un cease and desist basato sul DMCA americano, ma direttamente agli interessati, come affermano in questo post, attraverso “la concessionaria italiana”.

Il diritto d’autore su internet è stato, sinora, la croce dei soli utenti che bene o male provano a utilizzare le piattaforme di publishing tipo i blog e che si devono guardare da utilizzare contenuti altrui, siano essi musiche o immagini o altro. La considerazione più ovvia è che se un file è su internet si può usare come ci pare e piace. Ebbene, non è così, e alcuni sono costretti ad impararlo a proprie spese.

Per adesso il caso è circosritto a dei ragazzi in buona fede che hanno creato il video da soli, ma l’ingresso di soggetti “istituzionali” specie politici nei circuiti del web ha, sotto questo aspetto, certamente un risvolto positivo: se faranno errori nel senso di non rispettare i diritti sulle opere tutelate, il dibattito sulla libertà di espressione in rete avrà maggiore rilevanza e, chissà, forse anche in sede legislativa si riusciranno ad evidenziare anacronismi e storture.

Sempre per tornare all’inventore del meme politico-elettorale, già un anno fa su questo blog parlavamo dell’apertura di Obama nei confronti del diritto d’autore con la sua richiesta di rilasciare sotto licenza Creative Commons i video dei dibattiti presidenziali del partito democratico. Uno dei tanti segni della lungimiranza del candidato, che aveva all’epoca sottolineato l’importanza di internet come strumento di democrazia partecipativa, e che ben si trasfonde nel video di  “Yes we can”, basato interamente sulle parole di Obama pronunciate nel New Hampshire. E’ vero, Obama ha avuto gioco facile perché addirittura Will.i.am ha musicato il discorso e prodotto il video utilizzando attori di calibro: il buon risultato era scontato. E’ troppo per ragazzi giovani appartenenti ad un circolo di partito, ma non pretendiamo tanto. Solo che anche i nostri politici abbiano presente che se anche loro iniziano a utilizzare la rete, il diritto d’autore diventa una issue: un problema che, se non pongono rimedio, devono porsi. Esattamente come noi.

Anonymous Lawyer e Studi Illegali

Prima o poi doveva succedere ed adesso il romanzo di Jeremy Blachman, Anonymous Lawyer, appunto, sta per uscire anche in Italia.

Il libro trae le sue origini da un blog (Anonymouslawyer, appunto) in cui un partner di una grande law firm americana raccontava anonimamente la vita tipica dell’avvocato d’affari: meschinità tra colleghi, l’arte di “billare” le ore di lavoro, il minigolf nell’ufficio, cene in famiglia e incomprensioni con l’anonymous son e il divorzio con l’anonymous wife. Tutto narrato con un aplomb sarcastico, disaffettivo e cinico tale da strappare applausi, far dare ragione a chi risponde “Un buon inizio!” alla domanda “Cosa sono 500 avvocati in bocca ai pescecani?” e spezzare il cuore. Contemporaneamente. Ci abbiamo creduto tutti, fino a che l’autore ha rivelato di essere uno studente di Harvard che aveva iniziato a scrivere il blog in seguito all’esperienza fatta durante la pratica legale e di recruiting che ogni harvardiano è destinato a provare.

Per me, all’epoca, la delusione è stata tale che ho smesso di seguire il blog. Lo reputavo una specie di eroe negativo (e perciò tremendamente affascinante) dell’epoca contemporanea e la mia sensibilità non ha sopportato il fatto che fosse un personaggio immaginario e che ci ero cascata in pieno. Il libro, però, ha avuto il successo che meritava. L’editore italiano ha messo su blog parallelo all’originale dove stanno apparendo, mano mano, i primi post tradotti.

Mesi fa ho scoperto Studio Illegale. Un blog bellissimo scritto da un anonymous avvocato d’affari italiano. C’è tutto: ironia, sarcasmo, sudore&lacrime e poesia mascherata da umanità. Da leggere tutto e tutto d’un fiato, compresi gli “illegali” innumerevoli commenti. Duchesne, però, a differenza dell’anonymous americano, sogna. Una vita migliore.

Questo solo per dire che se anche questa volta succede che sotto l’avvocato si nasconde uno scrittore (cosa che spero perchè è uno scrittore, sebbene avvocato) pretendo di ricevere una copia firmata del libro con una dedica personale che reciti le seguenti (semplici) parole “Scusa, Elvì”.

In caso contrario, mi vedrò costretta ad adire le vie legali per vedere risarciti i patimenti sofferti dalla eventuale rivelazione, e tutelati i miei diritti di credulo lettore.

Salvis juribus. Ho detto.

Slashdot effect sul nuovo comma dell’articolo 70

Leggo da Webgolr che Slashdot ha ripreso l’articolo di ieri di Repubblica:

“plainwhitetoast recommends an article in La Repubblica.it — in Italian, Google translation here. According to Italian lawyer Andrea Monti, an expert on copyright and Internet law, the new Italian copyright law would authorize users to publish and freely share copyrighted music (p2p included). The new law, already approved by both legislative houses, indeed says that one is allowed to publish freely, through the Internet, free of charge, images and music at low resolution or “degraded,” for scientific or educational use, and only when such use is not for profit. As Monti says in the interview, those who wrote it didn’t realize that the word “degraded” is technical, with a very precise meaning, which includes MP3s, which are compressed with an algorithm that ensures a quality loss. The law will be effective after the appropriate decree of the ministry, and will probably have an impact on pending p2p judicial cases”

Colgo subito il lato ironico della cosa sottolineando che Slashdot ha, per l’occasione, inaugurato una nuova tag: “fortunatemistake” ed ha ignorato la replica di Mazza presente nello stesso articolo. A questo punto l’uscita del decreto ci sta a cuore quasi quanto la salute mentale di Britney Spears: chi sa divulghi. Coraggio, siamo ancora in tempo ad evitare la tag “Ennesimo pasticcio italiano” e “Pizza, copyright and mandolinos”.

Degradazione e didattica: Monti e Mazza su Repubblica e nuove perplessità

Su Repubblica.it di ieri un articolo di Alessandro Longo con una breve botta e risposta tra Andrea Monti, avvocato e coautore di Spaghetti Hacker ed Enzo Mazza, presidente della FIMI, sul nuovo comma dell’articolo 70 della legge sul diritto d’autore per il quale è libero su Internet l’utilizzo di immagini e musiche, degradate o a bassa risoluzione, a fini didattici o scientifici.

Riprendo parte dell’intervista a Monti:

“Chi l’ha scritto non si è reso conto che il termine “degradate” è tecnico, ha un significato ben preciso, che comprende anche gli mp3, a pieno titolo”, dice Monti. Come sanno tutti gli appassionati di musica su internet, infatti, gli mp3 sono una versione degradata (perché compressa) della musica originale. Dipende poi dal livello di compressione mp3 se questa degradazione è più o meno udibile dall’orecchio umano. Di conseguenza, il comma permetterà “di pubblicare mp3 coperti da copyright, senza autorizzazione dai detentori di diritto d’autore: su siti web o anche su server peer to peer, il mezzo non conta”.

Replica Mazza:

“La legge non ci preoccupa perché sappiamo già come sarà il decreto che fisserà i paletti. E per uso didattico si intenderanno solo i siti che si occupano ufficialmente di didattica, quindi istituzioni accademiche. Nemmeno i siti personali di professori”.

Sul nuovo comma l’ottimismo va usato con cautela (o “degradazione”): come ho scritto recentemente per Apogeonline i problemi interpretativi posti dal nuovo comma sono di non poco conto, a partire dall’utilizzazione del termine “immagine”, il cui significato in sè non si riferisce solo a quanto è immagine ab origine (ad esempio un quadro) ma ricomprende tutto ciò che può essere reso immagine (ad esempio una foto di una statua o di un’opera architettonica) e si confonde, quindi, con il concetto di riproduzione.

Una “svista” anche questa o un’intenzionale estensione del “fair use” per la didattica e la scienza?
I problemi dei file audio sono proprio quelli che evidenziano Monti e Mazza nell’articolo.

C’è l’incognita che l’mp3 (certamente rientrante nel concetto di “degradazione” per quello che ne sappiamo adesso, e cioè in attesa del decreto attuativo del comma) può avere un bitrate più o meno basso (la media qualità per la pubblicazione via ftp è di 128) e quindi, presumibilmente, il decreto indicherà sia il formato e la risoluzione delle immagini che il formato e il bitrate dei file audio. Sperando, per questi ultimi, che non si privi di efficacia il disposto del comma riducendo tutto ai midi (il cui livello qualitativo è praticamente quello delle suonerie per cellulari non polifoniche). Il mezzo di utilizzazione può non contare: a condizione che l’utilizzazione dell’opera sia contestualizzata in un ambito didattico o scientifico collegato a quell’opera, niente esclude che si utilizzi il simbolo del male in terra, e cioè un canale peer to peer.
E c’è l’incognita dell’affermazione di Mazza che sostiene di conoscere già il testo del decreto e che l’applicazione dell’eccezione sarà limitata alle sole istituzioni accademiche riconosciute. Quest’ultima precisazione, qualora fosse vera, avrebbe una portata devastante perché riconoscerebbe solo a tali istituzioni la possibilità di utilizzare le risorse indicate a fini didattici e scientifici. Non si tratterebbe di un allargamento del fair use ma di una restrizione di libertà che prima erano presenti.

L’articolo 70, dal 1941 ad oggi, non è mai stato limitato alle sole istituzioni accademiche riconosciute. L’eccezione prevista, nel rispetto dell’utilizzazione di sole parti di opere e nel divieto di utilizzazioni commerciali, è valida per chiunque utilizzi opere tutelate a fini di critica, insegnamento, discussione, ricerca scientifica. In poche parole, in assenza di fini commerciali, chiunque può utilizzare nei contesti indicati dall’articolo brani o parti di opere. Di qualunque tipologia esse siano. Proprio Folena in risposta alle numerose critiche immediatamente successive all’emanazione del nuovo comma nel suo blog specificava che:

“Se ho un blog didattico, un sito scientifico, a norma dell’articolo 70 non posso pubblicare opere coperte da altrui diritto d’autore, per intero. Ad esempio se ho un sito didattico sulla fotografia, non posso pubblicare un’opera di un grande fotografo come H.Newton né un file audio con una canzone di un cantante famoso, per esempio Vasco Rossi. Ma neppure la foto al microscopio di una cellula, se coperta da diritto d’autore.
Con questa nuova norma, invece, previa definizione dei criteri da parte del ministero (noi avremmo voluto scriverli direttamente nella norma, ma abbiamo accettato una mediazione) questo sarà possibile. Ovviamente a certe condizioni (di qui la minore risoluzione o la degradazione) in modo tale che non si entri in contrasto con l’utilizzazione economica dell’opera stessa“.

I grassetti sono miei, ma è evidente che nel pensiero di Folena l’eccezione riguarda le finalità dell’uso (didattico, scientifico e non commerciale) e non la qualifica dell’utilizzatore.

Proprio poichè è giustissimo prevedere che tutto il settore scolastico ed accademico debba godere delle massime tutele ed estensioni delle libertà già presenti, limitare l’eccezione ai soli enti che hanno una qualifica fa apparire la libertà costituzionale di fare didattica e ricerca scientifica, in assenza di concorrenza ai diritti di sfruttamento economico degli autori, una concessione ai soli enti autorizzati anzichè un diritto di tutti.

Fino a che non vedremo il decreto, comunque, sono tutte supposizioni, ma dopo tante discussioni un pò d’ironia è d’obbligo: se è vero che il testo del decreto già esiste sarebbe bello, a questo punto, che circolasse illegalmente nei circuiti peer to peer prima che nella Gazzetta Ufficiale.
Più 2.0 di così.

Corriereblog sulla citazione della fonte

Marco Pratellesi sul CorriereBlog sulla vicenda della mancata citazione della fonte per la gallery dedicata a Paulthewineguy:

Per questo motivo Massimo Mantellini, Gaspartorriero, Elvira Berlingieri e tanti altri blogger ci hanno tirato le orecchie ricordando come io stesso in una conferenza avessi detto che prendere materiali da internet senza citare la fonte sia scorretto. Non ho cambiato opinione. Abbiamo sbagliato.

Per questo, abbiamo rimediato inserendo nelle gallery gli indirizzi corretti e, poiché il sistema non prevede di inserire in quella sede anche link, ho chiesto ai tecnici di provvedere alle modifiche per il futuro (speriamo).

Il post è linkato nella homepage di Corriere.it: chapeau, sinceramente, a Pratellesi e alla redazione del Corriere.it per la lungimiranza dimostrata. Non era da tutti, nè è scontato ammettere pubblicamente un errore. E’ un passo avanti verso due mondi che si incontrano, un progresso che non può che fare bene a tutti, non solo blogger e giornali ma soprattutto ai lettori. Grazie. E bravi.

Qualcosa è successo

E il Corriere adesso cita la fonte: anche se per adesso non circola nessuna dichiarazione ufficiale e la fonte è citata solo nella prima immagine (nel resto della serie i riferimenti mancano e viene usato un tinyurl) è un segno che il messaggio è arrivato. Molti auguri a Paul.
Paulthewineguy su Corriere.it, 27-01-08

Paulthewineguy, il Corriere e il diritto morale a vedere riconosciuta la paternità dell’opera su Internet

Understanding art for geeks è una serie di immagini ideate da Paulthewineguy che, attraverso un sofisticato gioco di rimandi e citazioni di opere dell’arte classica e della normale psicopatologia della vita quotidiana dell’utente Internet, raccontano l’arte attraverso simboli noti solo a chi la rete la usa. La serie brilla per intelligenza e humour, e così chi conosce il movimento der blaue reiter e ogni tanto ride dei lolcats può godere di questa immagine, mentre chi usa twitter si riconoscerà in questa, e chi si danna quotidianamente con word vorrà uno screensaver come questa o questa.

Oscar Wilde lo avrebbe citato come chiaro esempio della funzione del critico come artista nell’omonimo saggio: il simbolo artistico spiega quello geek e viceversa. Una goduria di rivelazioni per chi cova entrambe le passioni, insomma, e una sciarada affascinante per chi si perde il piacere di una delle due.

Le cose, in questo momento storico, succedono nei tumblr: è da li che io ed altri abbiamo scoperto la serie di Paul, che poi è approdata su Flickr e da li su Slashdot, Drawn, Laughingsquid e il Corriere della sera. Ma mentre i siti americani citano Paul come autore, o almeno mettono un link alla serie su Flickr, il Corriere della sera perde l’occasione di onorare nel web la tradizione sul droit d’auteur dei paesi di civil law (tra cui l’Italia, ovviamente) di riconoscere il diritto morale alla paternità dell’opera, e pubblica alcune immagini della serie senza citare l’autore nè mettere un link. Eppure, candidamente, nelle didascalie sono stati ricopiati i titoli esatti delle immagini e si legge che la serie è stata genericamente trovata su Flickr.

Vediamo quali diritti il Corriere ha violato ripubblicando la serie di Paul senza attribuirgli neppure un link, divertendoci ad ipotizzare le conseguenze.

Articolo 20, comma 1 della Legge sul diritto d’autore:

(…) l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Il diritto alla paternità è inalienabile e perpetuo, il che vuol dire che sopravvive alla durata dei diritti di sfruttamento economico ed è irrinunciabile tramite contratto. In pratica citare la fonte in modo corretto è un diritto che l’autore o i suoi eredi o, in mancanza di questi, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono fare valere in qualsiasi momento e a prescindere da accordi contrattuali. Flickr, in modo particolare, permette una citazione esemplare dei diritti morali: c’è l’account utente che identifica l’autore (ricordiamo che lo pseudonimo è protetto al pari del nome quando notorio e atto ad identificare univocamente la persona ex art. 9 c.c.), l’immagine ha un titolo, il sistema fornisce la data di upload e altri exif data relativi all’immagine. Nessuna scusa, quindi: i dati per citare corretamente la fonte ci sono tutti. Procediamo.

Art. 13 della Legge sul diritto d’autore

1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Il Corriere ha violato questo diritto, infatti non ha semplicemente linkato da Flickr le immagini di Paul, le ha copiate e caricate sul suo server operando, di fatto quello che può essere definita come “riproduzione abusiva”, senza il consenso dell’autore cioè. Ma non finisce qui.

Art. 16, comma 1 della Legge sul diritto d’autore

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

L’autore ha il diritto esclusivo di rendere pubbliche le proprie opere attraverso i mezzi di comunicazione a distanza, Internet compresa. è il solo che può autorizzare gli altri a farlo.

Da qui a cercare ipotesi di reato il passo è breve. Ma Paul non è una major né è protetto da un editore, e ha saggiamente licenziato le proprie immagini con una licenza Creative Commons di tipo attribution, non commercial, share alike (nel blog/tumblr è la 3.0 “unported”, nel Flickr è la 2.0 ma la sostanza non cambia). Vuol dire che ha permesso la circolazione dell’opera (riproduzione e comunicazione al pubblico) a patto che la fonte venga citata e la licenza venga riportata nelle successive circolazioni dell’opera, e sempre che ciò avvenga per scopi non commerciali. Ha inoltre permesso di modificare le proprie immagini a condizione che le modifiche vengano poi rilasciate con la stessa licenza.

Sul diritto morale a vedersi riconosciuto autore, protetto a prescindere dalla clausola “Attribution” della licenza Creative Commons, il Corriere ha commesso una palese violazione. Senza indulgere nella fantagiurisprudenza, l’aspetto è duplice: contrattuale ai sensi della licenza, e extracontrattuale ai sensi dell’art. 20 citato.

Riguardo gli altri termini della licenza, sarebbe interessante analizzare la questione sull’utilizzo non commerciale o meno. Corriere.it è ad accesso gratuito, ma accanto allo slideshow appare una pubblicità in flash e firefox mi ha bloccato 7 pop-up. Mutatis mutandis, sarebbe come se una rete televisiva privata, che vive di sola pubblicità e non di canone di abbonamento, mandasse in onda un filmato da Youtube rilasciato con analoga licenza all’interno di un telegiornale o di un qualsiasi programma, e fuori dal diritto di cronaca, solo a fini di intrattenimento. E’ ancora utilizzo non commerciale o no? Ad interpretare in modo stretto i termini contrattuali della licenza Creative Commons e la fattispecie concreta la risposta porterebbe ad affermare che un fine commerciale esiste, e si riscontra nell’associare pubblicità ad un contenuto per cui non si è pagato e dove il diritto di cronaca è scarsamente ravvisabile. La storia delle immagini, infatti, non è contestualizzata dal Corriere.

E’ buffo che, per una volta in cui è un autore italiano sinora sconosciuto a creare qualcosa che, seppur solo su Internet (almeno per adesso), è innovativa, virale, esportabile ed apprezzata oltreoceano, proprio una testata giornalistica ignora che è questa la vera notizia e si appropria indebitamente delle immagini.

Il Belpaese.

File sharing: è sempre reato

La notizia che un gip e un pm di Roma abbiano archiviato una denuncia contro ignoti io l’ho appresa ieri sera dalla mirifica dashboard del mio tumblr poco dopo la diretta dal senato e dove veniva riportato il trafiletto di Repubblica, riportato anche da Italia Oggi (grazie a Elena per la scansione dell’articolo). Ho segnalato subito che chi aveva riportato la notizia aveva, con ogni probabilità, frainteso la richiesta di archiviazione del Gip e titolato male. I reati esistono, previsti dagli articoli 171-bis e seguenti della legge sul diritto d’autore, come chiarisce anche punto informatico oggi. La motivazione della richiesta di archiviazione, più probabilmente, riguardava l’assenza di responsabilità di chi gestisce l’autenticazione degli utenti che utilizzano i programmi di file sharing. E, infatti, loro forniscono solamente un servizio, è poi il singolo utente che può utilizzarlo violando o meno le disposizioni di legge, rimanendo l’unico responsabile per le proprie azioni. L’articolo di Repubblica, infatti prosegue con la parte più importante della richiesta di archiviazione che evidenzia come la responsabilità penale analizzata riguardava i gestori dei server centrali:

Nella richiesta di archiviazione il pm spiega che “nell’ambito della condivisione telematica del sistema ‘peer to peer’ lo scambio avviene direttamente, tra due utenti finali, senza l’intermediazione di un server centrale, il quale svolge semplicemente una funzione di collegamento del tutto generica e inizialmente solo di autenticazione degli utenti, nel momento in cui costoro accedono al sistema”. In questo caso, “i siti internet deputati a tale attivita’ (www.bearshare.com, www.emuleitalia.net, www.bittorrent.com) - prosegue - si limitano ad autenticare l’utente che viene successivamente smistato verso altre reti ibride e decentralizzate in tutto il mondo”.

Con ogni probabilità la denuncia poi archiviata si inserisce tra in numerosi tentativi di criminalizzare una tecnologia (quella su cui si basano i programmi di file sharing, appunto) dato che ogni tentativo di regolamentarne l’uso risulta vano. Aspettiamo, comunque, che venga reso pubblico il testo del provvedimento.

Sostituzione di persona

Rapidissima segnalazione: leggo dal blog di Daniele Minotti che penale.it ha reso pubblica la motivazione della sentenza della Cassazione relativa ad un caso in cui un utente aveva registrato un account per in indirizzo di posta elettronica utilizzando quello di una donna.

Interessante perché il resto contestato, l’art. 494 c.p. rubricato “Sostituzione di persona”, evidenzia come nel comportamento posto in essere dall’utente non è solo stata riscontrata la tutela, peraltro civilistica, del diritto al nome ma anche quella della insidia alla fede pubblica. E cioè, con le parole della Cassazione, il danno recato ad altri per la consumazione del reato è riscontrabile nell’inganno nei confronti degli ” utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona (la A.T.), in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa”.

Considerando che l’ordinamento protegge allo stesso modo del nome anche lo pseudonimo (art. 9 c.c.), mi chiedo se il disposto della sentenza potrebbe trovare applicazione anche nel caso dei nickname. Lo pseudonimo, per essere tutelato, deve raggiungere la stessa importanza e notorietà del nome, il problema è che molti nick sparsi nell’universo dei social network e piattaforme che permettono la pubblicazione di contenuti come appunto il blog, vengono presi dal primo che ci arriva (in quasiasi parte del mondo, data la transnazionalità di Internet).

Ed in molti casi il nick viene scelto prima di diventare ‘famoso’ o ‘riconosciuto’, e probabilmente anche in buona fede. Mi viene da dire che è praticamente impossibile l’applicazione di questo tipo di tutela fuori dai confini nazionali (dove è perlomeno presumibile dalla lingua usata che esiste un contesto geografico di attività ‘virtuale’ e, quindi, che il nick utilizzato di una determinata persona sia notorio).

Altro argomento su cui riflettere è se si possa riscontrare la stessa fattispecie penale qualora qualcuno nei commenti a un blog utilizzi la funzione di anonimato e si scelga arbitrariamente il nick o nome altrui per firmare il commento. Assume sempre più rilevanza, in questi casi, l’open id e la richiesta di essere iscritti ad una piattaforma ed autenticarsi anche prima di commentare.

Second Law

Come accennavo nel post precedente, ultimamente mi sto divertendo molto ad esplorare Second Life. Nelle ultime due settimane ho iniziato finalmente a sperimentare il mezzo, a conoscere persone, e ad analizzare i diversi aspetti giuridici che sono collegati ai mondi metaforici.

Ho scritto per ApogeoSecond Law, la legge nei mondi metaforici“, un pezzo dove faccio una breve panoramica di alcune tra le diverse questioni giuridiche relative a Second Life che mi hanno colpita, in particolare la questione dei crimini virtuali, il funzionamento delle regole su privacy, anonimato e riservatezza, la tutela della proprietà intellettuale e l’autoregolamentezione.

In America c’è ampia letteratura ma in Italia non c’è ancora attenzione sull’argomento.

Riparlerò qui nei prossimi giorni, più in dettaglio di ognuno di questi aspetti.

Quello che mi ha colpito maggiormente è che mai come nelle realtà virtuali il codice è legge (the code is the law, come direbbe Lessig), ovvero che le caratteristiche software di un programma possono essere al tempo stesso un enforcement e un annullamento di alcune norme di legge. E’ un concetto che mi affascina tantissimo e su cui voglio sperimentare.

Inaspettati ritorni

Dopo lunga assenza riprovo a prendere l’abitudine a riscrivere su questo blog. L’unica attività di aggiornamento che riesco a mantenere, in effetti, è il mio tumblr, ma non posso predicare bene e razzolare male, e cioè raccomandare a tutti quelli che incontro di provare l’esperienza di avere una finestra sul web alla quale affacciarsi per dire la propria e poi astenermi io per prima dal farlo :).

Col pensiero, comunque, non ho mai smesso di bloggare ed è una magra consolazione, ma sincera.

Partiamo dalle novità: dal 15 ottobre UnAcademy ha fatto il coming out ufficiale. Si tratta dell’Accademia Non Convenzionale della Cultura Digitale, un progetto ideato da Giuseppe Granieri che ha sede e vita in Second Life. Il progetto, che vi consiglio di tenere d’occhio attraverso il blog ufficiale e, perché no, venendo a fare un giro in Second Life, vede Uncorsi, Unconferences, cacce al tesoro ed esperimenti vari.

Vi parlerò in un post specifico del corso che ho tenuto, “Il diritto d’autore ad uso dei blogger”, per condividere per quanto possibile l’esperienza dal mio punto di vista (il corso è terminato il 21 novembre ma, per impegni di lavoro e pigrizia irrefragabile peggio del giudicato, l’intenzione di scriverne è stata rimossa fino adesso). Ma colgo l’occasione per segnalare, fra i prossimi appuntamenti, la UnConference di Stefano Rodotà, ex Presidente dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali sulla Internet Bill of Rights il 10 dicembre prossimo, e la Barconference organizzata da Gaspar Torriero e Carlo Felice Dalla Pasqua sul “Futuro dei giornali”.

Finisco il post “calderone” segnalandovi anche un mio articolo per Apogeonline sul ddl per la riforma delle regole del settore editoriale che il mese scorso ha suscitato una inaudita reazione di massa dell’intera blogosfera.

Molte le altre novità accadute nel frattempo sul versante del diritto d’autore e delle libertà digitali, ma sul latte versato (e i post non scritti) non si piange.

Monito per il futuro, e nodo al fazzoletto per me: invece di recuperare il passato mi attrezzerò con più costanza per il futuro :).

Caso Peppermint: il Garante apre un procedimento di controllo

Sempre sulla vicenda Peppermint, è in queste ore emersa una importante notizia sul fronte delle problematiche relative la questione “privacy” : L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha instaurato un procedimento amministrativo di controllo per verificare autonomamente la liceità e la correttezza dei trattamenti dei dati personali effettuati dalla Peppermint e dalla Techland unitamente alla Logistep AG.
La notizia è data dal Garante stesso in risposta a Fiorello Cortiana, la comunicazione è reperibile sul forum del Sen. Cortiana.

Le transazioni bonarie di Peppermint

Segnalo su Apogeonline il mio articolo sul caso dei 3.636 utenti italiani di reti peer to peer destinatari di richieste di risarcimento da parte della casa discografica tedesca Peppermint.

Le cosidette “peer to peer lawsuits” sono ormai una latest fashion, non solo infatti le raccomandate sono state inviate ad utenti italiani, ma anche francesi, tedeschi ed inglesi mentre negli Stati Uniti, dove tali azioni sono una prassi consolidata, la RIIA ha predisposto un “comodo” sito ad hoc per le conciliazioni online. La vicenda è sicuramente destinata ad avere risvolti, che seguiremo in questi giorni.

Link: Le transazioni bonarie di Peppermint, su Apogeonline